Impianti fotovoltaici e aree idonee: il Consiglio di Stato sui limiti regionali
La sentenza n. 6160/2025 ribadisce che le Regioni non possono introdurre vincoli ulteriori all’installazione di impianti FER prima del D.M. Aree Idonee
Quadro normativo di riferimento
Ricordiamo che il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (“RED II”) – rappresenta il quadro di riferimento per la promozione delle energie rinnovabili in Italia.
L’art. 20 attribuisce al Governo la competenza a individuare, tramite decreti interministeriali, i principi e i criteri per la definizione delle aree idonee e non idonee.
Il Consiglio di Stato ha richiamato in particolare:
- il comma 6, che vieta alle Regioni di disporre moratorie o sospensioni dei procedimenti di autorizzazione;
- il comma 8, che individua come aree idonee ex lege talune categorie di terreni, anche in assenza dei decreti attuativi, tra cui quelli non vincolati e situati fuori dalle fasce di rispetto dei beni tutelati dal d.lgs. 42/2004.
La competenza statale deriva dall’art. 117, comma 2, lett. s),
della Costituzione, che riserva alla
legislazione statale la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Pertanto, fino all’adozione del decreto interministeriale del 2024,
le Regioni non potevano esercitare un potere normativo
autonomo in materia di localizzazione degli impianti
FER.
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