L’evoluzione normativa sugli incarichi legali
Per comprendere la portata della decisione occorre ripercorrere l’evoluzione normativa sugli incarichi legali presente all’interno dei diversi Codici dei Contratti Pubblici:
- d.lgs. n. 163/2006: i servizi legali erano ricompresi tra i contratti esclusi (allegato II B). Pur non essendo sottoposti alle procedure di gara, restavano vincolati al rispetto dei principi generali (art. 27), con l’obbligo di comparazione tra almeno cinque professionisti. La giurisprudenza aveva distinto tra incarichi specifici e servizi organizzati e continuativi;
- d.lgs. n. 50/2016: recependo le direttive UE, ha disciplinato all’art. 17 i servizi legali esclusi e all’art. 140 quelli soggetti ad obblighi pubblicitari, richiamando l’Allegato IX. La distinzione tra affidamenti “ad hoc” e incarichi continuativi diventa centrale;
- d.lgs. n. 36/2023: il nuovo Codice (art. 56) qualifica i servizi legali come appalti pubblici, pur escludendoli dall’evidenza pubblica. Tuttavia, i contratti devono rispettare i principi generali (artt. 1-3), tra cui trasparenza, concorrenza e rotazione.
Un percorso che mostra come il legislatore, pur modulando il regime applicabile, abbia sempre voluto evitare affidamenti fiduciari e ripetitivi.