La delibera ANAC
Applicando questi principi, l’ANAC ha ritenuto che gli affidamenti pluriennali ai medesimi legali costituissero veri e propri appalti di servizi, violando i principi di concorrenza e rotazione.
L’Autorità ha rilevato che:
- le convenzioni stipulate e prorogate hanno determinato l’esternalizzazione di fatto dell’intero ufficio legale;
- il ricorso a professionisti esterni non può tradursi in rapporti permanenti senza confronto competitivo;
- le stazioni appaltanti devono adottare short list trasparenti, motivare le scelte e garantire un’equa distribuzione degli incarichi.
La decisione conferma un orientamento consolidato:
- l’affidamento di servizi legali non può giustificarsi come rapporto fiduciario indefinito;
- le carenze di organico non legittimano deroghe ai principi di concorrenza;
- l’applicazione della rotazione è essenziale anche per gli incarichi professionali, al fine di evitare situazioni di esclusività e consolidamento;
- con il nuovo Codice, gli artt. 1-3 del d.lgs. 36/2023 impongono alle amministrazioni di favorire l’accesso al mercato e garantire trasparenza anche nei contratti esclusi.
In definitiva, gli incarichi legali vanno trattati come veri e propri appalti di servizi quando hanno carattere continuativo, evitando rapporti fiduciari ultradecennali incompatibili con i principi del Codice dei contratti.