Il contesto normativo
L’art. 45 del Codice prevede che il 2% dell’importo posto a base di gara sia destinato a incentivare le funzioni tecniche, con riparto tra RUP, collaboratori e altre figure indicate nell’allegato I.10. Nella versione del 2023, la norma escludeva espressamente il personale dirigenziale.
Il d.lgs. n. 209/2024 ha soppresso questo divieto, lasciando intendere un’apertura verso i dirigenti, ma senza introdurre una deroga espressa all’art. 24 del d.lgs. 165/2001.
L’ANAC, con un Comunicato del 7 maggio 2025, aveva già anticipato che la soppressione doveva interpretarsi come estensione ai dirigenti, in linea con quanto previsto per gli appalti PNRR.
Il decreto Infrastrutture (d.l. n. 73/2025, convertito in l. 105/2025) ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che:
- l’incentivo spetta ai dirigenti in deroga al regime di onnicomprensività;
- le stazioni appaltanti devono trasmettere agli organi di controllo i dati sugli importi corrisposti;
- le nuove regole si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure già avviate ma ancora in corso.