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Incentivi funzioni tecniche ai dirigenti: il chiarimento ANAC sul regime transitorio

In un nuovo parere, l'Autorità specifica come va applicato l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 sugli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti dopo le modifiche del Correttivo e del DL infrastrutture

di Redazione tecnica - 23/09/2025

Il contesto normativo

L’art. 45 del Codice prevede che il 2% dell’importo posto a base di gara sia destinato a incentivare le funzioni tecniche, con riparto tra RUP, collaboratori e altre figure indicate nell’allegato I.10. Nella versione del 2023, la norma escludeva espressamente il personale dirigenziale.

Il d.lgs. n. 209/2024 ha soppresso questo divieto, lasciando intendere un’apertura verso i dirigenti, ma senza introdurre una deroga espressa all’art. 24 del d.lgs. 165/2001.

L’ANAC, con un Comunicato del 7 maggio 2025, aveva già anticipato che la soppressione doveva interpretarsi come estensione ai dirigenti, in linea con quanto previsto per gli appalti PNRR.

Il decreto Infrastrutture (d.l. n. 73/2025, convertito in l. 105/2025) ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che:

  • l’incentivo spetta ai dirigenti in deroga al regime di onnicomprensività;
  • le stazioni appaltanti devono trasmettere agli organi di controllo i dati sugli importi corrisposti;
  • le nuove regole si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure già avviate ma ancora in corso.
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