Standard urbanistici e D.M. n. 1444/1968: il tema che nessuno voleva riaprire
Tra i temi che emergono in maniera più significativa dal fascicolo emendamenti vi è anche quello relativo agli standard urbanistici e al rapporto con il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, cioè uno dei pilastri storici dell’intera disciplina urbanistica italiana.
Ed è probabilmente uno dei passaggi che consente di capire meglio come il confronto parlamentare non stia riguardando soltanto il riordino del d.P.R. n. 380/2001 o il coordinamento della disciplina edilizia, ma finisca inevitabilmente per toccare anche alcuni degli equilibri fondamentali che governano da decenni il rapporto tra edificazione, pianificazione urbanistica e assetto del territorio.
Diversi emendamenti intervengono infatti sul tema degli standard urbanistici, delle distanze tra fabbricati e del coordinamento tra disciplina edilizia e normativa urbanistica, riaprendo un confronto che negli ultimi anni era rimasto spesso sullo sfondo ma che continua a rappresentare uno dei punti più delicati dell’intero sistema urbanistico nazionale.
Il riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 non è affatto secondario. Si tratta infatti della normativa che, ancora oggi, disciplina parametri fondamentali come densità edilizia, altezze, distanze e standard urbanistici minimi, incidendo direttamente sulla pianificazione comunale e sulla possibilità di trasformazione del territorio.
Ed è proprio per questo motivo che gli emendamenti presentati assumono un rilievo particolarmente significativo. Intervenire, anche indirettamente, su questi temi significa inevitabilmente entrare nel cuore del rapporto tra competenze statali, autonomia urbanistica locale e governo del territorio, cioè esattamente uno dei nodi che la Conferenza Unificata aveva già evidenziato nel proprio parere sul disegno di legge delega.
Anche in questo caso, inoltre, emerge una linea trasversale che attraversa sia maggioranza che opposizione. Pur con impostazioni differenti, molte proposte sembrano infatti accomunate dal tentativo di chiarire fino a che punto il futuro Codice dell’edilizia e delle costruzioni possa spingersi nel coordinamento urbanistico senza alterare gli equilibri storicamente costruiti attorno alla pianificazione territoriale e agli standard urbanistici.