Il principio di diritto affermato
Il Tribunale ha rigettato la domanda, evidenziando che, se è vero che l’immobile risultava effettivamente irregolare al momento del preliminare, e se è altrettanto vero che la venditrice ne era presumibilmente consapevole, non può parlarsi di dolo contrattuale in mancanza di un intento fraudolento finalizzato a indurre in errore la controparte.
In particolare, il giudice ha rilevato come l’intera fase prenegoziale sia stata contrassegnata da ampie interlocuzioni tra le parti sullo stato urbanistico dell’immobile. Le irregolarità erano state oggetto di discussione e le minute contrattuali avevano previsto:
- la possibilità di sanatorie successive;
- lo slittamento della data per il rogito definitivo;
- un deposito cauzionale da trattenere in caso di ritardi nella regolarizzazione;
- una clausola di sconto sul prezzo qualora la sanatoria fosse stata negata.
Anche se alcune dichiarazioni erano oggettivamente scorrette il giudice ha ritenuto che gli acquirenti fossero consapevoli dei rischi, come dimostrato anche dal loro comportamento attivo e determinato nel perseguire comunque la stipula del preliminare, pur in assenza della documentazione richiesta.