Una lettura in negativo: se il dolo ci fosse stato, il contratto si poteva risolvere
Se dunque il contratto non è stato annullato in quanto mancava il dolo, il principio che si può dedurre è anche quello esattamente contrario: se il dolo ci fosse stato, la risoluzione sarebbe stata possibile.
È questo il nucleo interpretativo di maggiore rilievo della decisione: l’irregolarità urbanistica, in sé, non è causa sufficiente di annullamento del preliminare. Per ottenerlo, è necessario che:
- vi sia un comportamento attivo od omissivo dolosamente teso a occultare la reale situazione;
- tale comportamento abbia determinato l’altro contraente a concludere il contratto che, altrimenti, non avrebbe stipulato.
In altri termini, la mera scoperta successiva di irregolarità edilizie non legittima l’acquirente a sciogliersi dal vincolo contrattuale, se non prova che tali irregolarità gli sono state dolosamente occultate o che, per effetto di inganno, ha contratto in condizioni di errore scusabile e rilevante.