Conclusioni
La decisione del Tribunale di Milano offre dunque una lezione chiara e di rilievo pratico: il preliminare di compravendita può essere annullato se l'immobile è irregolare e se l'acquirente è stato dolosamente tratto in errore. L’onere probatorio sul dolo è, però, particolarmente gravoso e la mera scoperta di irregolarità non basta, soprattutto se l’acquirente ha avuto elementi per sospettare – o verificare – prima di contrattare.
Il principio che ne emerge è di portata generale: la tutela dell’acquirente non può prescindere dalla sua diligenza. E, all’opposto, il venditore può andare incontro alla risoluzione o all’annullamento del contratto se abbia occultato in mala fede le reali condizioni dell’immobile.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it