Prestazioni energetiche edifici: cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025

Dalla Conferenza Unificata via libera all’aggiornamento del D.M. 26/06/2015. Il provvedimento introduce obblighi su ricarica elettrica, benessere termo-igrometrico e sicurezza antincendio

di Redazione tecnica - 04/08/2025

Classificazione degli interventi edilizi

Il decreto conferma la tripartizione già presente nel DM 26 giugno 2015, chiarendo ulteriormente le soglie e le implicazioni operative legate a ciascuna tipologia di intervento. In particolare, si distingue tra:

  • nuova costruzione, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione e degli ampliamenti volumetrici significativi (oltre il 15% o 500 m³);
  • ristrutturazioni importanti, suddivise in:
    • I livello: se interessano oltre il 50% della superficie disperdente e comportano la sostituzione dell’impianto termico;
    • II livello: se riguardano tra il 25% e il 50% della superficie disperdente e coinvolgono l’impianto;
  • riqualificazione energetica, che comprende interventi puntuali e non riconducibili alle precedenti categorie.

Ogni categoria comporta obblighi specifici in termini di requisiti minimi, livelli di prestazione, verifiche progettuali e documentazione tecnica, richiedendo un’attenta valutazione nella fase di definizione progettuale.

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