Recupero abitativo: quando è qualificabile come ristrutturazione edilizia?

La Regione Siciliana chiarisce l’ambito di applicabilità della Legge n. 16/2016 sul recupero ai fini abitativi di edifici esistenti, alla luce della novella introdotta dalla L.R. n. 19/2023

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Termine di ultimazione delle opere, edifici condonati, concetto di edificio esistente, ambito di applicazione della normativa: sono diversi gli aspetti relativi agli interventi di recupero abitativo, qualificabili come ristrutturazione edilizia, sui quali il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha fornito dei chiarimenti con la comunicazione dell’11 febbraio 2025, prot. 2354.

Recupero abitativo edifici esistenti: ambito di applicazione in Sicilia

A essere interessato è l'art. 5, comma 1, legge regionale 10 agosto 2016. n. 16, il quale dispone che:

"1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti alla data del 31 dicembre 2023 purché realizzati inforza di regolare titolo edilizio alla medesima data inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria. fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia”.

Sul punto, il Dipartimento specifica quanto novellato dalla Legge Regionale 11 luglio 2023, all’art. 19, n° 8, rubricato “Opere di recupero volumetrico a fini abitativi”, il quale recita:

“1. AI punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

Ne deriva che le disposizioni si applicano ad opere di recupero per edifici esistenti e/o sanati al 31 dicembre 2023.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati