Recupero abitativo: quando è qualificabile come ristrutturazione edilizia?

La Regione Siciliana chiarisce l’ambito di applicabilità della Legge n. 16/2016 sul recupero ai fini abitativi di edifici esistenti, alla luce della novella introdotta dalla L.R. n. 19/2023

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Casi di inapplicabilità

Infine, tutto ciò che non è soggetto a deroga è esplicitamente indicato al n. 6 dell'art. 5, comma 1, lett. d) tenendo conto che il regime derogatorio descritto al n. 4 appare tranciante nel suo contenuto: “il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in deroga alle norme vigenti".

Queste disposizioni, conclude l’Assessorato, prevalgono sulle norme regolamentari che possano essere in contrasto con esse.

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