Recupero abitativo: quando è qualificabile come ristrutturazione edilizia?

La Regione Siciliana chiarisce l’ambito di applicabilità della Legge n. 16/2016 sul recupero ai fini abitativi di edifici esistenti, alla luce della novella introdotta dalla L.R. n. 19/2023

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Immobili condonati

In riferimento agli immobili oggetto di condono edilizio e quindi, alla legittimità o meno di estendere eventualmente a questi ultimi edifici il concetto di  “recupero abitativo”, è risolutivo  quanto disposto dal Testo Unico Edilizia all’art. 9-bis, comma 1 -bis che, recepito in Sicilia dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dispone lo stato legittimo dell'immobile nei seguenti termini:

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello ((rilasciato o assentito,)) che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, ((a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi)), integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

La norma nazionale è stata infatti concepita alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2000, che ha posto definitivamente la parola fine a discriminazioni tra proprietari di fabbricati condonati e quelli di fabbricati regolarmente assentiti.

Secondo il Dipartimento è ragionevole che l'istituto del recupero abitativo si estenda agli immobili legittimati da qualsivoglia titolo abilitativo purché quest'ultimo sia anteriore alla data del 31 dicembre 2023.

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