Recupero sottotetti, ristrutturazione edilizia e vincoli urbanistici: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce che il solo adeguamento sismico non basta a legittimare interventi di ristrutturazione di un sottotetto, in contrasto con le norme urbanistiche comunali

di Redazione tecnica - 06/06/2025

Quali limiti pone la pianificazione urbanistica locale agli interventi edilizi in zona A? Quando un permesso di costruire può essere rilasciato nonostante la normativa di zona vieti interventi diversi dalla manutenzione ordinaria? E in che misura la corretta qualificazione edilizia delle opere incide sulla legittimità del titolo abilitativo?

Cambio d’uso, sopraelevazione e vincoli urbanistici: il Consiglio di Stato riforma il TAR

Domande quanto mai attuali, affrontate inizialmente dal Tribunale Amministrativo Regionale, che ha respinto un ricorso finalizzato all’annullamento di un permesso di costruire, del parere favorevole del responsabile unico del procedimento e dell’autorizzazione sismica, relativi a un intervento che prevedeva:

  • il cambio di destinazione d'uso del piano terra da residenziale a commerciale (pizzeria);
  • la diversa distribuzione interna del piano primo;
  • la demolizione e ricostruzione della copertura con sopraelevazione, abbaino e cordoli sismici.

Ma in Italia la giustizia amministrativa si articola su più gradi di giudizio e, dopo il TAR, può intervenire il Consiglio di Stato. E così è avvenuto nel caso esaminato nella sentenza n. 4848 del 4 giugno 2025, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno riformato la decisione di primo grado, annullando il permesso di costruire rilasciato per un immobile ricadente in zona omogenea A, soggetta a vincoli particolarmente restrittivi.

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