Recupero sottotetti, ristrutturazione edilizia e vincoli urbanistici: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce che il solo adeguamento sismico non basta a legittimare interventi di ristrutturazione di un sottotetto, in contrasto con le norme urbanistiche comunali
Il giudizio di primo e secondo grado
Il ricorso veniva inizialmente respinto dal TAR, che aveva ritenuto il permesso legittimo sulla base di alcune considerazioni:
- la modifica della copertura e l’inserimento del cordolo sismico erano stati qualificati come interventi non comportanti nuova volumetria né impatto significativo;
- l’abbaino veniva considerato elemento accessorio e compatibile;
- il mutamento di destinazione d’uso era ritenuto non incompatibile con le previsioni urbanistiche.
La pronuncia del TAR è stata però smentita in secondo grado. Il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto l’appello e annullato il titolo abilitativo, rilevando:
- qualificazione edilizia errata: le opere eseguite non potevano essere ricondotte alla manutenzione ordinaria o straordinaria, ma costituivano una vera e propria ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001;
- violazione della disciplina urbanistica: la zona omogenea A, secondo le NTA del PRG, ammette esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, escludendo espressamente qualsiasi intervento più invasivo, incluso il cambio d’uso;
- inidoneità del cordolo sismico a giustificare la sopraelevazione: le prescrizioni delle NTC, pur finalizzate alla sicurezza strutturale, non possono derogare alla normativa urbanistica, che resta vincolante;
- mancata valutazione della compatibilità urbanistica da parte dell’amministrazione: il titolo rilasciato non dimostrava un’effettiva coerenza con le prescrizioni di zona e si poneva in netto contrasto con il piano regolatore.
In conclusione, i giudici hanno annullato il permesso di costruire e tutti gli atti conseguenti.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2025, n. 4848IL NOTIZIOMETRO