Recupero sottotetti, ristrutturazione edilizia e vincoli urbanistici: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce che il solo adeguamento sismico non basta a legittimare interventi di ristrutturazione di un sottotetto, in contrasto con le norme urbanistiche comunali

di Redazione tecnica - 06/06/2025

Il giudizio di primo e secondo grado

Il ricorso veniva inizialmente respinto dal TAR, che aveva ritenuto il permesso legittimo sulla base di alcune considerazioni:

  • la modifica della copertura e l’inserimento del cordolo sismico erano stati qualificati come interventi non comportanti nuova volumetria né impatto significativo;
  • l’abbaino veniva considerato elemento accessorio e compatibile;
  • il mutamento di destinazione d’uso era ritenuto non incompatibile con le previsioni urbanistiche.

La pronuncia del TAR è stata però smentita in secondo grado. Il Consiglio di Stato ha, infatti, accolto l’appello e annullato il titolo abilitativo, rilevando:

  • qualificazione edilizia errata: le opere eseguite non potevano essere ricondotte alla manutenzione ordinaria o straordinaria, ma costituivano una vera e propria ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001;
  • violazione della disciplina urbanistica: la zona omogenea A, secondo le NTA del PRG, ammette esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, escludendo espressamente qualsiasi intervento più invasivo, incluso il cambio d’uso;
  • inidoneità del cordolo sismico a giustificare la sopraelevazione: le prescrizioni delle NTC, pur finalizzate alla sicurezza strutturale, non possono derogare alla normativa urbanistica, che resta vincolante;
  • mancata valutazione della compatibilità urbanistica da parte dell’amministrazione: il titolo rilasciato non dimostrava un’effettiva coerenza con le prescrizioni di zona e si poneva in netto contrasto con il piano regolatore.

In conclusione, i giudici hanno annullato il permesso di costruire e tutti gli atti conseguenti.

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