Recupero sottotetti, ristrutturazione edilizia e vincoli urbanistici: interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce che il solo adeguamento sismico non basta a legittimare interventi di ristrutturazione di un sottotetto, in contrasto con le norme urbanistiche comunali
Il caso: le opere autorizzate e il contesto urbanistico
Il titolo edilizio oggetto di controversia autorizzava una serie di interventi edilizi in zona A, comprendenti modifiche interne, cambio d’uso e interventi strutturali con aumento delle altezze. In particolare, le opere prevedevano:
- trasformazione funzionale del piano terra da residenziale a commerciale (pizzeria);
- modifiche interne al piano primo;
- ricostruzione della copertura con aumento dell’altezza alla gronda di 60 cm e al colmo di 18 cm;
- realizzazione di un abbaino e inserimento di cordoli in sommità.
Tutte le opere venivano giustificate dall’amministrazione comunale come necessarie per esigenze funzionali e di adeguamento sismico.
Il fabbricato, però, si trovava in una zona A ai sensi del d.m. 1444/1968, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore ammettevano esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, escludendo ristrutturazioni e mutamenti di destinazione d’uso.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 giugno 2025, n. 4848IL NOTIZIOMETRO