L’appaltatore: autonomia e obblighi di risultato
Il documento dedica ampio spazio alla figura dell’appaltatore, che agisce in autonomia organizzativa e tecnica, ma con un’obbligazione di risultato: deve consegnare un’opera eseguita “a regola d’arte”.
Anche quando il progetto è redatto dal committente o da un professionista esterno, l’impresa non è un mero esecutore: deve verificare la fattibilità del progetto, controllare i materiali e segnalare eventuali anomalie o rischi tecnici.
Il mancato rilievo di errori evidenti comporta corresponsabilità con il progettista, che delimita il perimetro dell’obbligo di diligenza dell’impresa.
Come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, infatti, l’appaltatore risponde se:
- non denuncia gli errori di cui si è accorto;
- avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto per negligenza.
Solo quando gli errori progettuali esulano dalle sue competenze tecniche e non sono riconoscibili con l’ordinaria perizia professionale, l’impresa può essere esonerata da responsabilità.