Il progettista: la diligenza della competenza
Altro ruolo centrale è quello del progettista, poiché da lui dipende la corretta impostazione tecnica, normativa e urbanistica dell’intervento.
Il dossier richiama una serie di pronunce che hanno definito i confini della sua responsabilità: il progettista risponde dei vizi costruttivi derivanti da errori di calcolo o da carenze progettuali, anche quando l’esecuzione è stata affidata a un’impresa diligente.
In particolare, come ribadito in alcune pronunce in materia:
- la condotta del progettista deve essere valutata in base alla diligenza professionale qualificata, superiore a quella dell’uomo medio, e coerente con le competenze specialistiche richieste;
- quando i difetti dipendono da un concorso di errori, la responsabilità è solidale tra progettista e impresa, come confermato da più sentenze di merito e di legittimità;
- il progettista è responsabile se redige un progetto non conforme alla normativa urbanistica, poiché la verifica di legittimità edilizia rientra nella sua competenza tecnica.
In sostanza, il professionista non può limitarsi all’elaborazione del progetto, ma deve garantire la realizzabilità giuridica e tecnica dell’opera.