Quadro normativo di riferimento
L’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 rappresenta il perno interpretativo della vicenda. La norma stabilisce che:
- la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera;
- tali costi sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso;
- l’operatore può dimostrare che un ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.
La giurisprudenza, citata espressamente dalla Sezione V, ha già chiarito che l’indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall’importo complessivo su cui calcolare il ribasso. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente, ma non altera la base ribassabile.
Il Consiglio di Stato richiama numerosi precedenti conformi (nn. 5712/2025, 3611/2025, 9255/2024, 5665/2023) e trova conferma anche nei chiarimenti del MIT e di ANAC, secondo cui i costi della manodopera “fanno parte dell’importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale”.
Da questa interpretazione della norma, si comprende bene quindi perché il TAR abbia annullato l'aggiudicazione iniziale e il Consiglio di Stato abbia ritenuto legittima la decisione di primo grado.