La decisione del Consiglio di Stato
La motivazione ruota intorno al principio chiave secondo cui il ribasso deve essere parametrato all’importo complessivo a base di gara, comprensivo della manodopera.
L’operatore aggiudicatario, avendo applicato il ribasso su un importo diverso, ridotto dei costi della manodopera, ha formulato un’offerta “indeterminata” e non conforme alla legge di gara.
Secondo Palazzo Spada:
- l’indicazione separata dei costi della manodopera non consente di ridurre la base di calcolo del ribasso;
- la “non ribassabilità” della manodopera, indicata nel capitolato, non incide sull’obbligo di applicare la percentuale di ribasso all’intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell’operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare l’efficiente organizzazione aziendale;
- né la legge di gara né la normativa giustificavano l’interpretazione adottata dall’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che, una volta individuato l’importo complessivo a base d’asta, l’offerta deve contenere un ribasso percentuale riferito proprio a tale importo, senza possibilità di ricostruzioni alternative.