Analisi tecnica
La sentenza chiarisce infatti, con un impianto argomentativo particolarmente lineare, il rapporto tra indicazione separata dei costi della manodopera e base ribassabile dell’offerta economica.
La distinzione tra “scorporo” e “esclusione” è decisiva. Lo scorporo previsto dall’art. 41, comma 14, non ha natura quantitativa, ma documentale: serve a rendere trasparente il costo del personale e a promuovere il rispetto dei minimi retributivi. La norma non mira a sottrarre tale costo al meccanismo del ribasso.
Proprio per questo, la Sezione V ribadisce che:
- l’indicazione separata ha funzione informativa, non modifica la base d’asta;
- il ribasso resta unico e globale, calcolato sull’importo complessivo;
- l’eventuale scelta dell’operatore di non ribassare la manodopera è possibile solo in un momento successivo e riguarda la giustificazione dei costi, non il parametro del ribasso.
L’errore dell’operatore consiste quindi nell’avere duplicato il senso dell’indicazione separata: da parametro di trasparenza l’ha trasformata in una riduzione della base ribassabile, alterando la costruzione dell’offerta e rendendola non confrontabile con quella degli altri concorrenti.
Si tratta di un principio essenziale, destinato a incidere su tutte le gare di lavori e servizi, soprattutto in un contesto in cui i costi della manodopera rappresentano spesso la parte più rilevante dell’importo complessivo.