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Sanatoria condizionata: il no del TAR all'accertamento di conformità

La sentenza n. 1252/2025 ribadisce i limiti dell’art. 36 TUE e chiarisce l’illegittimità dei titoli edilizi subordinati a riduzioni in pristino. Impossibile applicare anche le novità del Salva Casa

di Redazione tecnica - 30/09/2025

È possibile rilasciare un permesso di costruire in sanatoria subordinandolo alla demolizione di una parte dell’opera abusiva? E fino a che punto il Comune può “aggiustare” l’intervento attraverso prescrizioni integrative, senza trasformare l’accertamento di conformità in una sanatoria condizionata?

Sono quesiti ricorrenti nella pratica edilizia, ai quali il TAR Piemonte ha fornito una risposta netta con la sentenza del 22 luglio 2025, n. 1252.

Sanatoria abusi edilizi: no al permesso di costruire condizionato

Il caso trae origine da un porticato abusivo di circa 22 mq, realizzato tra il 2007 e il 2008, chiuso su quattro lati e a ridosso del confine con la proprietà della ricorrente.

La proprietaria aveva presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, integrata successivamente da una variante che prevedeva la demolizione parziale dell’opera (8 mq) per rientrare nei parametri urbanistici.

Il Comune, dopo aver sospeso i termini e richiesto integrazioni documentali e catastali, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria condizionandolo all’esecuzione della riduzione in pristino. Da qui il ricorso della vicina, per l'errata applicazione dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia.

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