Analisi tecnica
La sentenza del TAR Piemonte si muove lungo due direttrici fondamentali: la disciplina del silenzio-rigetto in materia di sanatoria edilizia e la natura della doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il silenzio-rigetto come diniego legale tipico
Il Collegio chiarisce che il meccanismo previsto dall’art. 36 TUE non ammette equivoci: se il Comune non si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’inerzia equivale a un diniego. Tuttavia, ciò vale soltanto in assenza di atti istruttori che interrompano o sospendano i termini.
Nel caso concreto, il Comune aveva richiesto integrazioni documentali e disposto sopralluoghi, comunicando formalmente la sospensione del procedimento. In questa prospettiva, non si è formato alcun silenzio-rigetto, perché il procedimento non è rimasto inerte ma è stato caratterizzato da un’attività istruttoria costante.
La nozione di doppia conformità come parametro di riferimento
Il passaggio decisivo della pronuncia riguarda la seconda censura, accolta dal TAR. Secondo il Collegio, la doppia conformità richiesta dall’art. 36 va intesa come verifica oggettiva della rispondenza dell’opera sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
Non è ammesso alcun margine di flessibilità: la conformità deve essere integrale e attuale.
Il TAR richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa, che esclude la possibilità di rilasciare sanatorie condizionate all’esecuzione di lavori ulteriori, come la demolizione parziale di un manufatto.
Ammettere una simile pratica significherebbe trasformare l’istituto della sanatoria ordinaria in un condono surrettizio, in cui l’Amministrazione convalida opere sostanzialmente difformi solo in ragione di ipotetici interventi futuri.