La decisione del TAR
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione presentata dalla proprietaria confinante, ha affermato principi di rilievo.
In riferimento al silenzio-rigetto, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 36 TUE non si applica quando il procedimento è sospeso con richiesta di integrazioni. In tal caso, non si forma alcun silenzio significativo di rigetto.
Per quanto riguarda il permesso di costruire in sanatoria, il giudice ha ritenuto illegittimo il rilascio di un titolo edilizio subordinato alla demolizione di parte dell’opera. La “doppia conformità” richiesta dall’art. 36 deve essere verificata in termini statici e oggettivi, senza possibilità di rimandare la conformità a futuri interventi.