Silenzio sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?
Come si interpreta il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria? Le risposte della giurisprudenza e i riflessi pratici per tecnici e proprietari.
Il silenzio-rigetto sull’accertamento di conformità ex art. 36, TUE
Il silenzio sulle procedure di sanatoria, dunque, ha un valore significativo sia nel caso di sanatoria classica (art. 36) che semplificata (art. 36-bis).
Mentre sul “silenzio-assenso” di cui all’art. 36-bis siamo in attesa di comprendere il punto di vista dei giudici – soprattutto in riferimento al quarto periodo del comma 6 che dispone “Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci” – il tema del silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 è tutt’altro che secondario perché tocca aspetti fondamentali dell’esercizio del potere amministrativo, del rapporto tra amministrazione e cittadino, e soprattutto influenza direttamente la possibilità di regolarizzare un’opera edilizia.
Per essendo ormai pacifico che il silenzio sull’istanza di cui all’art. 36 significa “sanatoria rifiutata”, resta da chiarire se, nel caso di inerzia della P.A. (per tanti motivi tra i quali l’assenza di personale), dopo i 60 giorni sia comunque possibile ottenere la sanatoria senza la necessità di passare attraverso i giudici.
Il silenzio diniego opposto da un'Amministrazione contro un'istanza di accertamento di conformità può, infatti, essere impugnato (pur restando legittimo). Ma, quali sono i poteri della P.A. dopo questi 60 giorni? Può sempre mantenere la possibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria?
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 9 giugno 2025, n. 11192IL NOTIZIOMETRO