Silenzio sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?

Come si interpreta il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria? Le risposte della giurisprudenza e i riflessi pratici per tecnici e proprietari.

di Gianluca Oreto - 19/06/2025

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Il caso

Nel caso concreto deciso dal TAR Lazio, il Comune aveva lasciato decorrere il termine di 60 giorni senza pronunciarsi. Successivamente ha rigettato espressamente la domanda, ritenendo non dimostrata la doppia conformità. Il ricorso proposto avverso il rigetto espresso è stato rigettato dal TAR, che ha ritenuto legittima la successiva valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione, pur se fuori termine.

I giudici di primo grado hanno chiarito che:

  • la motivazione richiesta non è quella dell’autotutela (non si applica l’art. 21-novies L. 241/1990);
  • il provvedimento espresso non è una mera conferma del silenzio-diniego, ma un atto autonomo e sostitutivo, impugnabile ex art. 29 c.p.a..

Altro principio ribadito dalla sentenza è che “È onere del richiedente fornire la prova rigorosa della doppia conformità urbanistica ed edilizia”. In mancanza di documentazione tecnica adeguata, la P.A. può legittimamente rigettare la domanda.

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