Silenzio sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?
Come si interpreta il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria? Le risposte della giurisprudenza e i riflessi pratici per tecnici e proprietari.
Conclusioni
Alla luce del quadro normativo vigente e delle più recenti pronunce giurisprudenziali, è possibile affermare con chiarezza che:
- il silenzio sull’istanza di sanatoria ex art. 36 TUE costituisce un rigetto provvedimentale impugnabile, ma non esaurisce il potere della pubblica amministrazione di decidere sull’istanza stessa;
- la valutazione espressa successiva da parte dell’Amministrazione, anche oltre i 60 giorni, è pienamente legittima, purché motivata e adottata secondo i criteri ordinari di correttezza procedimentale;
- tale provvedimento non è una mera conferma del silenzio, ma ridefinisce l’assetto degli interessi tra privato e P.A. e deve essere trattato come autonomo ai fini dell’eventuale impugnazione.
Per i tecnici e i professionisti del settore, ciò comporta due conseguenze operative fondamentali:
- Non va mai sottovalutata l’importanza di documentare in modo puntuale la sussistenza della doppia conformità, predisponendo un corredo istruttorio solido e coerente sin dalla fase iniziale;
- In presenza di silenzio oltre i termini, è strategico valutare l’opportunità di sollecitare un provvedimento espresso, che può, in alcuni casi, riaprire la possibilità di sanatoria evitando un contenzioso.
In definitiva, il silenzio-rigetto non rappresenta la fine del procedimento, ma una fase intermedia che può essere superata attraverso un’adeguata strategia tecnica e amministrativa. È proprio in questa zona grigia, tra norma e prassi, che il ruolo del tecnico si conferma decisivo.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 9 giugno 2025, n. 11192IL NOTIZIOMETRO