Silenzio sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 TUE: è davvero un rigetto definitivo?
Come si interpreta il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria? Le risposte della giurisprudenza e i riflessi pratici per tecnici e proprietari.
Silenzio-rigetto: significativo ma non irrevocabile
La giurisprudenza più aggiornata (e consolidata) ha chiarito che il silenzio previsto dall’art. 36 TUE è un silenzio significativo, ma non irrevocabile.
Sull’argomento è recentemente intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 11192 del 9 giugno 2025, ha confermato che:
- il silenzio ha valore di rigetto provvedimentale, impugnabile entro i termini di legge;
- non preclude all’Amministrazione la possibilità di pronunciarsi anche dopo la scadenza dei 60 giorni, in modo espresso e motivato;
- il provvedimento espresso successivo sostituisce quello tacito con effetto ex nunc, ridefinendo l’assetto degli interessi e rendendosi autonomamente impugnabile.
Dunque, non si verifica una decadenza del potere amministrativo, ma solo l’esaurimento dell’obbligo di provvedere nei tempi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 9 giugno 2025, n. 11192IL NOTIZIOMETRO