SCIA edilizia e poteri inibitori: il Consiglio di Stato chiarisce tempi, limiti e motivazioni
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti temporali e motivazionali dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia: cosa succede se il Comune interviene fuori tempo o senza motivazione? Analisi della sentenza n. 3631/2025.
I limiti dell’azione repressiva dell’amministrazione
a) Art. 19, L. 241/1990 – SCIA e poteri inibitori
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è efficace dalla sua presentazione. L’amministrazione ha un termine di 30 giorni per esercitare poteri inibitori, previa motivazione. Decorso inutilmente tale termine, l’attività si consolida.
L’intervento tardivo è ammesso solo in presenza di dichiarazioni false o assenza dei requisiti oggettivi, accertati successivamente. In mancanza di questi presupposti, ogni provvedimento è da considerarsi illegittimo.
b) Art. 21-nonies, L. 241/1990 – Annullamento d’ufficio
L’annullamento d’ufficio è ammesso solo quando:
- l’atto è illegittimo;
- l’interesse pubblico alla rimozione è attuale, concreto e prevalente;
- vi sia una valutazione comparativa tra interesse pubblico e interesse privato consolidato.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha omesso ogni considerazione su questi elementi. Nessuna valutazione sull’impatto dell’intervento o sulle alternative perseguibili. L’atto è quindi nullo per carenza assoluta di motivazione sostanziale.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 aprile 2025, n. 3631IL NOTIZIOMETRO