Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9835/2025: gli obblighi di sicurezza sul lavoro non possono diventare requisiti di partecipazione senza una previsione espressa nella lex specialis
Quadro normativo di riferimento
Nel caso rileva l’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che disciplina gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo al datore di lavoro l’adozione delle misure necessarie a prevenire i rischi, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi idonei.
In particolare, nel caso in esame, il Consiglio di Stato richiama l’art. 286-sexies, che disciplina l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza, imponendo un obbligo che è chiaramente indirizzato al soggetto che organizza e gestisce l’attività lavorativa, collocato all’interno del sistema prevenzionistico e strettamente connesso alla fase operativa.
Proprio questa impostazione normativa viene valorizzata dal Collegio, che chiarisce come la norma non introduca requisiti tecnici dell’offerta né condizioni di ammissione alle procedure di gara, ma disciplini obblighi che assumono rilievo nella fase di esecuzione del contratto, una volta che il rischio lavorativo si concretizza e viene inquadrato nell’ambito della responsabilità datoriale.
Nel contesto delle procedure di gara, è vero che gli obblighi in materia di sicurezza vengono spesso richiamati nei capitolati e nelle condizioni contrattuali, con l’obiettivo di garantire che l’esecuzione delle prestazioni avvenga nel rispetto delle regole. Diverso è però il piano dei requisiti di partecipazione, che devono essere indicati in modo chiaro e univoco nella lex specialis e non possono essere ricavati per via interpretativa o desunti indirettamente da norme che operano su un altro livello.
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