Sicurezza lavoro e requisiti offerta: un obbligo del TUSL può diventare causa di esclusione?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 9835/2025: gli obblighi di sicurezza sul lavoro non possono diventare requisiti di partecipazione senza una previsione espressa nella lex specialis
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha così confermato l’impostazione del giudice di primo grado, chiarendo alcuni punti fondamentali.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’esclusione non trovava fondamento in una specifica clausola della lex specialis, ma unicamente nel rinvio ai chiarimenti resi in corso di gara. Questo dato, di per sé, è già sufficiente a escludere la legittimità del provvedimento espulsivo, poiché i chiarimenti non possono introdurre nuovi requisiti tecnici a pena di esclusione.
Palazzo Spada ha quindi valorizzato la collocazione sistematica delle disposizioni richiamate dalla stazione appaltante. Le norme sulla sicurezza risultavano inserite tra le condizioni di esecuzione del contratto, non tra i requisiti tecnici dell’offerta.
Si tratta di una distinzione che riflette la volontà di far operare tali obblighi nella fase esecutiva, quando il rischio lavorativo si concretizza e quando entra in gioco la responsabilità del datore di lavoro.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Collegio chiarisce che la normativa sulla sicurezza sul lavoro non eterointegra automaticamente la disciplina di gara. Anche quando una disposizione è cogente, ciò non significa che essa si trasformi, in assenza di una previsione espressa, in un requisito di partecipazione alla procedura.
Non solo: i chiarimenti della stazione appaltante possono orientare l’interpretazione della legge di gara, ma non possono modificarla. L’affidamento eventualmente ingenerato negli operatori incontra un limite invalicabile nel divieto di introdurre, per questa via, cause di esclusione non previste originariamente.
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