Agrivoltaico e VIA: escluso il silenzio assenso della Soprintendenza
Il TAR esclude l’applicabilità del silenzio-assenso al concerto del Ministero della Cultura nei procedimenti di VIA, ribadendo l’obbligo di decisione espressa ai sensi della direttiva 2011/92/UE
Quando si può applicare il silenzio-assenso nei procedimenti ambientali? Il mancato concerto del Ministero della Cultura sulla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) può considerarsi acquisito per silentium? E cosa accade quando il diritto dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti espressi e motivati?
A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio con la sentenza 23 giugno 2025, n. 12331, chiamato a valutare la legittimità del decreto VIA su un impianto agrivoltaico, adottato dal MASE con prescrizioni paesaggistiche e culturali del MIC intervenute ben oltre i termini di legge.
Silenzio-assenso e VIA: necessario provvedimento espresso
La controversia nasce dal progetto di un impianto agrivoltaico che aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza che fosse seguito dal parere espresso del Ministero della Cultura (MIC) nei termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente. La società proponente sosteneva quindi che il concerto dovesse intendersi acquisito per silentium ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
Solo un anno dopo il MIC ha reso un parere formale, favorevole ma condizionato a prescrizioni stringenti, recepite dal decreto VIA adottato dal MASE.
L’operatore ha quindi impugnato il provvedimento, contestando:
- la tardività e quindi l’inefficacia del parere;
- ’irragionevolezza delle condizioni imposte, che avrebbero stravolto il progetto nel suo equilibrio, sia nella componente energetica che in quella agronomica.
Una tesi che il TAR non ha condiviso, spiegando il perché il silenzio assenso del MIC non è applicabile alle procedure VIA.
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