La sentenza del TAR
Il Tribunale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso. Sul primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio già affermato in precedenza: nei procedimenti di VIA non si forma alcun silenzio-assenso.
In nessun modo esso può, invece, essere interpretato nel senso di rendere inefficaci gli atti tardivamente adottati, conclusione che si porrebbe in frontale contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo.
Il concerto del MIC non può ritenersi acquisito implicitamente, perché la normativa europea richiede una valutazione espressa e motivata, accessibile al pubblico e comprensiva delle condizioni ambientali e paesaggistiche (artt. 3, 8-bis e 9 della direttiva 2011/92/UE).
Il TAR ha anche chiarito che:
- i termini previsti dall’art. 25 del Codice dell’ambiente hanno carattere perentorio solo sotto il profilo organizzativo e di responsabilità dirigenziale, ma non determinano l’inefficacia degli atti tardivi né consentono la formazione tacita del concerto;
- l’amministrazione competente resta sempre titolare del potere di provvedere.
Quanto alle condizioni imposte dal MIC, la sentenza ha respinto le censure della società ricorrente in quanto:
- lo stralcio di una parte di progetto è stato ritenuto giustificato non solo per ragioni archeologiche e forestali, ma anche per la mancata dimostrazione di un adeguato inserimento paesaggistico;
- le prescrizioni sulle opere di mitigazione, sull’inserimento di elementi a verde e sulla colorazione dei pannelli sono state considerate misure coerenti con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo e integrarsi nel paesaggio rurale;
- le richieste di occultamento degli accumulatori con vegetazione o soluzioni alternative (tra cui rampicanti o verde stabilizzato), non erano irragionevoli né tali da rendere l’impianto impraticabile.