Stato legittimo post Salva Casa immobili “datati”: interviene il CGARS
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana chiarisce come ricostruire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 per gli immobili con titoli edilizi risalenti.
La prova dello stato legittimo
"Con il d.l. 29 maggio 2024 n. 69, il legislatore ha sostituito la congiunzione 'e' con 'o' nell'art. 9-bis, rendendo alternative le condizioni per attestare lo stato legittimo".
Il cuore operativo della sentenza è il collegamento con l’attuale versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), modificato dal Salva Casa e sul quale occorre definire come operare:
- prima della riforma (fino al 29 maggio 2024);
- dopo la riforma (dal 30 maggio 2024).
Nel primo caso (ante-Salva Casa), il comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE, prevedeva che per documentare lo stato legittimo di un immobile fosse necessario presentare:
- il titolo originario di costruzione,
- “e” il titolo dell’ultimo intervento che avesse interessato l’intero immobile.
Dopo la riforma del Salva Casa, la definizione di “stato legittimo” è stata significativamente modificata. Adesso è sufficiente alternativamente:
- il titolo originario di costruzione,
- “oppure” il titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile, a condizione che in sede di rilascio l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
Il cambio di prospettiva è importante: non è più obbligatorio ricostruire tutta la catena documentale dei titoli edilizi. È sufficiente dimostrare in modo attendibile l’origine legittima della costruzione oppure la legittimità riconosciuta in sede di ultimo intervento.
Documenti Allegati
Sentenza C.G.A. Regione Siciliana 6 giugno 2025, n. 446INDICE
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