Stato legittimo post Salva Casa immobili “datati”: interviene il CGARS

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana chiarisce come ricostruire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 per gli immobili con titoli edilizi risalenti.

di Nunzio Santoro, Gianluca Oreto - 16/06/2025

La prova dello stato legittimo

"Con il d.l. 29 maggio 2024 n. 69, il legislatore ha sostituito la congiunzione 'e' con 'o' nell'art. 9-bis, rendendo alternative le condizioni per attestare lo stato legittimo".

Il cuore operativo della sentenza è il collegamento con l’attuale versione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), modificato dal Salva Casa e sul quale occorre definire come operare:

  • prima della riforma (fino al 29 maggio 2024);
  • dopo la riforma (dal 30 maggio 2024).

Nel primo caso (ante-Salva Casa), il comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE, prevedeva che per documentare lo stato legittimo di un immobile fosse necessario presentare:

  • il titolo originario di costruzione,
  • “e” il titolo dell’ultimo intervento che avesse interessato l’intero immobile.

Dopo la riforma del Salva Casa, la definizione di “stato legittimo” è stata significativamente modificata. Adesso è sufficiente alternativamente:

  • il titolo originario di costruzione,
  • “oppure” il titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile, a condizione che in sede di rilascio l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Il cambio di prospettiva è importante: non è più obbligatorio ricostruire tutta la catena documentale dei titoli edilizi. È sufficiente dimostrare in modo attendibile l’origine legittima della costruzione oppure la legittimità riconosciuta in sede di ultimo intervento.

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