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Testo Unico Edilizia: recepito il Salva Casa in Emilia-Romagna

Con la L.R. n. 5/2025 la Regione Emilia-Romagna recepisce il decreto Salva Casa: ecco cosa cambia su agibilità, mutamenti d’uso e semplificazioni edilizie.

di Redazione tecnica - 07/08/2025

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 194/2025 della Legge 25 luglio 2025, n. 5 recante “Modifiche alla Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del Decreto Legge 29 maggio 2004, n. 69 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica)”, la Regione Emilia-Romagna ha recepito nel proprio ordinamento le disposizioni previste dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

Salva Casa: il recepimento nella Regione Emilia Romagna

Il recepimento non è stato meccanico. Trattandosi di una materia di legislazione concorrente (urbanistica ed edilizia), la Regione ha dovuto distinguere le disposizioni statali qualificabili come “principi fondamentali” – e dunque vincolanti – da quelle suscettibili di un adattamento normativo locale. Ne è scaturito un intervento mirato che, pur rispettando le linee guida nazionali, ha introdotto importanti elementi di specificità.

La L.R: n. 5/2025 si compone dei seguenti 19 articoli suddivisi in 3 capi:

Capo I - Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 2013

  • Art. 1 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
  • Art. 2 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 15 del 2013
  • Art. 3 Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013
  • Art. 4 Modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013
  • Art. 5 Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge regionale n. 15 del 2013
  • Art. 6 Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013

Capo II - Modifiche alla Legge Regionale n. 23 del 2004

  • Art. 7 Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 8 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 9 Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 10 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 11 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 12 Modifica all’articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 13 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 14 Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 15 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 16 Modifiche all’articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 17 Inserimento degli articoli 17 ter e 17 quater nella legge regionale n. 23 del 2004
  • Art. 18 Modifiche all’articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004

Capo III - Disposizioni finali

  • Art. 19 Entrata in vigore
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