Requisiti igienico-sanitari per la destinazione residenziale
Art. 23-bis, L.R. n. 15/2013 (Casi particolari di attestazione dei requisiti igienico-sanitari per la destinazione residenziale): nuovo articolo per recepire le modifiche introdotte dal Salva Casa all’art. 24 (Agibilità) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Tanto il decreto “Salva Casa” quanto la L.R. n. 5/2025 riconoscono al progettista abilitato la possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria di alloggi con altezze inferiori a 2,70 metri (fino a 2,40 m) e superfici ridotte (fino a 20 mq per una persona o 28 mq per due), purché siano rispettati i requisiti di adattabilità previsti dal D.M. 236/1989 e almeno una delle condizioni migliorative previste in termini di recupero edilizio o qualità della ventilazione.
Ma se la norma statale (art. 24, commi 5-bis e 5-ter del d.P.R. n. 380/2001) si limita a disciplinare la deroga in relazione all’agibilità, senza circoscriverla a una specifica destinazione d’uso, la Regione Emilia-Romagna ha scelto una formulazione più selettiva. Il nuovo art. 23-bis della L.R. n. 15/2013 limita espressamente l’ambito applicativo agli immobili a destinazione residenziale, escludendo le altre destinazioni funzionali.
Questa impostazione si riflette anche nei commi successivi, che estendono l’asseverazione a interventi di demolizione e ricostruzione, mutamenti d’uso verso il residenziale o trasformazioni interne, ma sempre e solo entro i limiti dell’edilizia abitativa. Una scelta normativa che, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale, rafforza il controllo regionale sulla qualità del patrimonio residenziale, evitando un’applicazione generalizzata delle deroghe a contesti funzionalmente più critici.