Le varianti in corso d’opera, tra vecchio e nuovo Codice
La vicenda analizzata da ANAC offre l’occasione per chiarire cosa si intenda per variante in corso d’opera e come questo istituto sia disciplinato dal legislatore.
In termini generali, la variante rappresenta una modifica sostanziale del progetto esecutivo introdotta dopo l’avvio dei lavori e capace di incidere in modo significativo su quantità, qualità o tipologia delle lavorazioni. Proprio perché deroga al principio di immodificabilità del contratto, la variante è ammessa solo in presenza di condizioni tassativamente indicate dalla legge.
In particolare, il d.lgs. n. 50/2016 (“vecchio” Codice dei Contratti) disciplinava la materia all’art. 106, prevedendo alcune ipotesi specifiche:
- clausole di revisione già inserite nei documenti di gara;
- lavori, servizi o forniture supplementari, non sostituibili per ragioni tecniche o economiche;
- circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante;
- modifiche non sostanziali che non alterassero l’equilibrio economico del contratto;
- sostituzione dell’appaltatore per motivi normativamente previsti.
Il d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice) ha confermato l’impianto, ora contenuto all’art. 120, ma ne ha ridefinito la cornice in coerenza con i principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2).
Anche qui, le varianti sono ammesse solo in casi specifici, con l’obbligo di motivazione e di verifica tecnica. Non si considerano varianti le modifiche meramente migliorative o quelle dovute a correzioni di errori materiali, mentre resta fermo il limite quantitativo del 50% per i lavori supplementari indispensabili.
Il passaggio dal vecchio al nuovo Codice, quindi, non ha modificato la natura “eccezionale” dello strumento, ma ne ha rafforzato la lettura sistemica: le varianti non possono trasformarsi in un surrogato della progettazione mancante, pena lo snaturamento del contratto e la violazione dei principi di legalità e buona amministrazione.