La risposta del MIT
Il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che la disposizione non va interpretata in senso assoluto.
La verifica contributiva, infatti, deve riguardare solo i subappaltatori che hanno effettivamente eseguito le prestazioni oggetto di pagamento. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i soggetti autorizzati, ma di un accertamento mirato ai soggetti per i quali matura un diritto economico nei confronti della stazione appaltante o dell’affidatario.
In sostanza:
- il DURC va acquisito per i subappaltatori beneficiari dei pagamenti diretti ex art. 119, comma 11, oppure per quelli che risultano creditori in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite;
- non è necessario richiedere la documentazione contributiva per i subappaltatori che, pur autorizzati, non abbiano ancora svolto attività o non abbiano maturato alcun diritto al pagamento.