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Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti

Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento

di Redazione tecnica - 13/10/2025

La risposta del MIT

Il Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che la disposizione non va interpretata in senso assoluto.

La verifica contributiva, infatti, deve riguardare solo i subappaltatori che hanno effettivamente eseguito le prestazioni oggetto di pagamento. Non si tratta quindi di un controllo generalizzato su tutti i soggetti autorizzati, ma di un accertamento mirato ai soggetti per i quali matura un diritto economico nei confronti della stazione appaltante o dell’affidatario.

In sostanza:

  • il DURC va acquisito per i subappaltatori beneficiari dei pagamenti diretti ex art. 119, comma 11, oppure per quelli che risultano creditori in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite;
  • non è necessario richiedere la documentazione contributiva per i subappaltatori che, pur autorizzati, non abbiano ancora svolto attività o non abbiano maturato alcun diritto al pagamento.
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