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Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti

Il MIT (parere n. 3691/2025) chiarisce che la verifica contributiva si estende solo ai subappaltatori effettivamente creditori al momento del pagamento

di Redazione tecnica - 13/10/2025

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico-operativo, l’interpretazione offerta dal MIT consente di individuare con precisione il momento e i soggetti per i quali è necessario acquisire il DURC.

Il riferimento alle “prestazioni rese” è dirimente: la verifica della regolarità contributiva deve avvenire solo in relazione alle lavorazioni che hanno generato il diritto al pagamento.

Ciò significa che la stazione appaltante:

  • non deve acquisire il DURC di subappaltatori che non hanno ancora eseguito prestazioni o che non sono coinvolti nello stato di avanzamento in liquidazione;
  • deve invece acquisirlo per tutti i soggetti che, al momento del pagamento, risultano destinatari di somme dovute, a qualsiasi titolo.

In questo modo, il controllo si mantiene efficace e coerente con la funzione della norma – garantire la regolarità dei rapporti di lavoro – evitando al contempo oneri amministrativi non necessari.

L’approccio del MIT, dunque, coniuga l’esigenza di tutela con quella di semplificazione procedurale, in linea con i principi generali del nuovo Codice: risultato, fiducia e responsabilità.

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