Abusi edilizi nei centri storici vincolati: il TAR sul potere di demolizione e sui limiti della sanatoria
Il TAR Lazio chiarisce l’obbligo di demolizione in presenza di vincoli paesaggistici e urbanistici. Il ruolo dello stato legittimo e le responsabilità tecniche secondo la sentenza n. 3423/2025
Quali margini ha l’Amministrazione per ordinare la demolizione nei centri storici vincolati? È possibile superare le prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche con sanatorie o difese tecniche? E quali garanzie procedimentali devono essere rispettate?
Abusi edilizi nei centri storici vincolati: la sentenza del TAR Lazio
A queste domande ha provato a rispondere il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 3423 del 17 febbraio 2025, offre un interessante spunto di riflessione per tutti i tecnici e gli operatori che si occupano di edilizia nei contesti storici e vincolati.
Il giudizio riguarda un ordine di demolizione e ripristino emesso in relazione a interventi edilizi realizzati, in assenza di titolo abilitativo, su un immobile situato in zona storica tutelata.
Le contestazioni del Comune riguardavano in particolare:
- la tamponatura interna di una porta di accesso ad una chiostrina condominiale;
- il cambio di destinazione d’uso di locali interrati da deposito a commerciale con somministrazione;
- l’installazione di impianti tecnologici in una chiostrina condominiale.
L’Amministrazione aveva ritenuto tali opere non solo abusive ma anche incompatibili con il vigente strumento urbanistico e in contrasto con i vincoli paesaggistici.
Dal canto loro, invece, i ricorrenti hanno contestato i rilievi dell’Amministrazione sostenendo:
- che gli interventi non avrebbero determinato un reale mutamento della destinazione d’uso o un impatto incompatibile con i vincoli urbanistici e paesaggistici;
- che l’Amministrazione avrebbe omesso di adeguatamente valutare le osservazioni giuridiche e la documentazione tecnica asseverata prodotta, adottando un ordine di demolizione privo di un’istruttoria completa e di una motivazione sufficiente.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 17 febbraio 2025, n. 3423IL NOTIZIOMETRO