Abusi edilizi nei centri storici vincolati: il TAR sul potere di demolizione e sui limiti della sanatoria

Il TAR Lazio chiarisce l’obbligo di demolizione in presenza di vincoli paesaggistici e urbanistici. Il ruolo dello stato legittimo e le responsabilità tecniche secondo la sentenza n. 3423/2025

di Redazione tecnica - 12/06/2025

Natura vincolata dell’ordine di demolizione

Un ulteriore principio centrale che emerge dalla decisione riguarda il carattere vincolato dell’ordine di demolizione. Secondo il TAR:

  • l’Amministrazione, una volta accertato che un intervento è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo e in violazione di norme cogenti, non ha alcuna discrezionalità in ordine alla possibilità di non adottare l’ordine di ripristino;
  • la giurisprudenza ha da tempo chiarito che in presenza di opere contrastanti con vincoli paesaggistici o norme urbanistiche inderogabili, l’ordine di demolizione rappresenta l’unico esito legittimo possibile, a garanzia della tutela del bene pubblico e dell’interesse paesaggistico/urbanistico leso.

Inoltre, la sentenza evidenzia che non è invocabile alcuna regolarizzazione in sanatoria — nemmeno facendo leva sul recente quadro introdotto dal DL "Salva Casa" — quando si è in presenza di:

  • destinazioni d’uso vietate dal PRG;
  • interventi incompatibili con il regime vincolistico vigente.

Ciò significa che la scelta di intervenire senza autorizzazioni o in contrasto con il PRG comporta conseguenze irreversibili, sulle quali non è realisticamente possibile costruire difese fondate su sanatorie straordinarie.

La sentenza conferma anche che l’ordine di demolizione può legittimamente essere indirizzato sia al proprietario dell’immobile che al soggetto che ha realizzato o utilizza le opere abusive. Si ribadisce quindi il principio secondo cui entrambi i soggetti hanno responsabilità in ordine alla regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile.

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