Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la decisione del TAR, è necessario tornare al contenuto dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La sanzione alternativa alla demolizione si applica solo quando la rimozione delle parti abusive metterebbe a rischio la stabilità o la fruibilità delle parti legittime.
In questi casi il Comune può sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria che, dopo il Salva Casa, è determinata:
- per gli immobili residenziali, in misura pari al triplo del costo di produzione;
- per gli immobili a uso diverso, al triplo del valore venale.
Prima della riforma, come noto, tali importi erano fissati al doppio.
Il punto decisivo – e spesso trascurato – riguarda il momento al quale parametrare quel valore. Per chiarire questo aspetto, il TAR ha richiamato le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 1, 2 e 3 del 2024, che hanno spiegato in modo efficace perché il valore vada sempre aggiornato alla data della determinazione: il legislatore ha voluto una sanzione realmente proporzionata, capace di sostituire in modo coerente la demolizione. Utilizzare valori storici significherebbe, di fatto, abbassare l’effettività della risposta amministrativa.
Da tenere sullo sfondo c’è poi un altro tema: la diversa natura della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, ovvero la sanzione applicata in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Qui sì che ci troviamo davanti a una sanzione afflittiva, come ha riconosciuto la Plenaria n. 16/2023. E infatti – sottolinea il TAR – favor rei e irretroattività trovano spazio solo in quella disciplina, non nell’ambito della fiscalizzazione ex art. 34.