Principi espressi dalla sentenza
Ricostruito il quadro normativo e la natura delle citate sanzioni, i giudici di primo grado hanno evidenziato alcuni punti chiave.
1. La regola del “tempus regit actum”
Il TAR chiarisce che il Comune non ha applicato retroattivamente la norma: ha semplicemente utilizzato il quadro normativo vigente nel momento in cui ha definito la sanzione.
È una conseguenza della natura dell’abuso edilizio, qualificato da tempo come illecito permanente: la violazione permane fino alla rimozione dell’abuso o alla sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria.
2. La natura della fiscalizzazione
La fiscalizzazione è una misura sostitutiva della demolizione, non una sanzione punitiva. Non è pensata per “colpire” l’autore dell’abuso, ma per ripristinare – in forma monetaria – il pregiudizio arrecato al territorio. Di conseguenza, non si applicano le garanzie del diritto penale, tra cui il favor rei.
3. Il calcolo della sanzione
Per garantire coerenza tra demolizione e misura pecuniaria che la sostituisce, la sanzione deve essere parametrata al valore attuale dell’opera abusiva. In caso contrario, si creerebbe una distorsione evidente: due casi identici, demoliti oggi, avrebbero effetti diversi solo perché l’abuso è stato realizzato vent’anni prima.