Conclusioni operative
La sentenza, al di là dell’esito, ha un valore pratico rilevante perché conferma la legittimità della sanzione pecuniaria determinata in base alla normativa vigente al momento della sua applicazione.
Un punto fermo che si aggiunge alla disciplina relativa alla sanzione alternativa alla demolizione sulla quale occorre ricordare che:
- non è automatica e si attiva solo dopo un accertamento rigoroso dell’impossibilità di demolizione;
- va calcolata sulla base dei valori attuali dell’opera, non su quelli storici;
- non si applicano né irretroattività né favor rei: la fiscalizzazione non ha natura punitiva;
- la tempistica del Comune è irrilevante perché l’abuso è un illecito permanente.
Per quanto riguarda i professionisti a supporto del privato, per l’attivazione della sanzione alternativa alla demolizione occorre procedere con una documentazione strutturale e tecnica completa, senza dare per scontato che il Comune debba “concedere” la fiscalizzazione. Oltretutto, la motivazione dell’Ente in merito a un eventuale diniego della sanzione alternativa non richiede formule solenni.