Analisi tecnica
Dai principi espressi dai giudici di primo grado emergono alcune considerazioni operative in tema di fiscalizzazione, tema che è tornato prepotentemente all’ordine del giorno dopo che il Salva Casa ha riconosciuto che il pagamento della sanzione alternativa alla demolizione “concorre” allo stato legittimo dell’immobile.
Preliminarmente, a valle del procedimento demolitorio (quindi dopo l’ordinanza), il Comune deve sempre verificare la possibilità di demolire, soprattutto se sollecitato dal privato. Solo quando l’intervento inciderebbe sulle parti legittime è possibile aprire alla sanzione sostitutiva.
E questa valutazione tecnica non è affatto scontata: richiede relazioni strutturali chiare, sopralluoghi approfonditi e un quadro aggiornato dello stato dei luoghi.
Per quanto concerne il calcolo della sanzione, il TAR Veneto è chiaro: determinarla sulla base del valore storico significherebbe svuotare di contenuto la misura. Confermare che la data di riferimento è quella della determinazione non solo è logico, ma consente anche di mantenere omogeneità tra demolizione reale e demolizione “monetizzata”.
Altro punto che non deve generare fraintendimenti è la “natura” della sanzione alternativa, che non ha alcuna finalità punitiva, a differenza di quella prevista in caso di inottemperanza alla demolizione (art. 31, comma 4-bis, TUE).
Proprio perché la sanzione alternativa non ha finalità punitiva, non si applica il favor rei. L’art. 34, comma 2, non punisce ma sostituisce alla demolizione di un intervento che non poteva essere eseguito il pagamento di una somma monetaria a compensazione del danno. La tutela del privato sta altrove: nella verifica tecnica dell’impossibilità della demolizione, non nella ricerca della disciplina economica più conveniente.