Quadro normativo di riferimento
L’inquadramento giuridico della vicenda ruota attorno a tre norme essenziali del Codice Appalti 2023 e alla disciplina generale degli enti locali. Il loro coordinamento permette di comprendere perché il TAR abbia ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione.
In primo luogo, rileva l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture entro 140mila euro, prevedendo un margine di discrezionalità nella scelta del contraente e senza imporre una consultazione obbligatoria di più operatori.
È però richiesto che la stazione appaltante motivi adeguatamente la scelta, soprattutto quando l’affidamento diretto interviene dopo tentativi di gara non conclusi. Nel caso esaminato, il valore del servizio (101.893,10 euro) era pienamente compatibile con la soglia normativa.
Precedente all’affidamento diretto è l’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 sul principio di rotazione che non si applica in modo automatico, ma in relazione al tipo di procedura.
La rotazione è infatti un presidio per evitare consolidamenti nei casi in cui l’amministrazione seleziona un numero ristretto di operatori e non opera nelle procedure effettivamente aperte al mercato. Poiché in questo caso le due gare aperte non avevano prodotto alcuna aggiudicazione, e l’affidamento diretto non costituiva un seguito della stessa selezione, il principio non poteva essere invocato per censurare la decisione dell’amministrazione.
Infine, gli artt. 17 del d.lgs. n. 36/2023 e 192 del d.lgs. 267/2000 richiamano la necessità di una motivazione chiara sulle ragioni che conducono alla scelta della modalità di affidamento.
Nel provvedimento impugnato, l’amministrazione aveva esplicitato i due tentativi di gara non andati a buon fine e la necessità di garantire l’avvio del servizio in tempi compatibili.
Una motivazione che, secondo il TAR, risultava coerente e proporzionata al contesto in esame.