Cambio di destinazione d’uso e contributo di costruzione: il Consiglio di Stato sul termine di decadenza
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Edilizia, relativamente al contributo di costruzione per cambio di destinazione d’uso
Entro quando l’Amministrazione può richiedere il contributo di costruzione? Il termine di 60 giorni previsto dal Testo Unico Edilizia opera anche nei confronti del Comune? Può il privato invocare un affidamento legittimo fondato sul decorso del tempo?
Cambio di destinazione d’uso e contributo di costruzione: la sentenza del Consiglio di Stato
Queste sono solo alcune delle domande che affiorano nei casi in cui, a distanza di tempo dal rilascio del titolo edilizio o dalla fine dei lavori, il Comune procede alla determinazione e richiesta del contributo di costruzione. A fare chiarezza su questo tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3938, che offre spunti di grande interesse per tecnici e amministrazioni, soprattutto nella parte in cui analizza il significato dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE).
Il comma 3, art. 16, del TUE dispone: “La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”. Oltre questi 60 giorni, l’amministrazione può sempre richiedere il costo di costruzione?
Nel caso oggetto del nuovo intervento del Consiglio di Stato, l’Amministrazione comunale aveva richiesto il pagamento del contributo di costruzione in seguito a un cambio di destinazione d’uso (da ufficio a negozio), ritenendo che tale trasformazione comportasse un aumento del carico urbanistico, con conseguente obbligo di corrispondere la quota parte dovuta ai sensi dell’art. 16 TUE.
Il soggetto interessato aveva contestato l’atto deducendo, tra l’altro, che la richiesta fosse tardiva, essendo trascorsi oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’intervento. Secondo questa impostazione, l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di determinare il contributo, anche in virtù di un affidamento formatosi nel tempo.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2025, n. 3938IL NOTIZIOMETRO