Cambio di destinazione d’uso e contributo di costruzione: il Consiglio di Stato sul termine di decadenza
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Edilizia, relativamente al contributo di costruzione per cambio di destinazione d’uso
La risposta del Consiglio di Stato
Nel cuore motivazionale della pronuncia, il Consiglio di Stato esclude in modo netto che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 16, comma 3, del TUE possa essere letto come termine decadenziale per l’Amministrazione.
Tale norma – chiarisce il Collegio – si riferisce esclusivamente al termine entro il quale il soggetto titolare del titolo edilizio è tenuto a versare la quota relativa al costo di costruzione, e ciò “in corso d’opera e comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori”. Si tratta, dunque, di un termine che riguarda il soggetto obbligato, non la Pubblica Amministrazione.
Pertanto, anche a distanza di tempo dal fine lavori, l’Ente può legittimamente quantificare e richiedere gli importi dovuti, purché ciò avvenga nel rispetto dei presupposti normativi e regolamentari.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2025, n. 3938IL NOTIZIOMETRO