Cambio di destinazione d’uso e contributo di costruzione: il Consiglio di Stato sul termine di decadenza
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Edilizia, relativamente al contributo di costruzione per cambio di destinazione d’uso
La natura del contributo
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 12/2018, la sentenza ricorda che il contributo di costruzione è una prestazione patrimoniale imposta, la cui disciplina rientra nel novero delle misure di partecipazione del privato al costo collettivo della trasformazione urbana.
L’obbligo sorge per effetto del titolo abilitativo, a prescindere dall’esecuzione materiale delle opere, e si basa su parametri oggettivi (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), definiti da fonti regolamentari comunali e regionali.
A questa natura si ricollega anche un’importante affermazione: non è configurabile un legittimo affidamento del privato tale da inibire la pretesa pubblica, salvo ipotesi eccezionali in cui si dimostri una concreta impossibilità di accedere alle informazioni necessarie per conoscere l’eventuale debito. E nel caso esaminato, tali condizioni non risultano verificate.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2025, n. 3938IL NOTIZIOMETRO