Cambio di destinazione d’uso e contributo di costruzione: il Consiglio di Stato sul termine di decadenza

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Edilizia, relativamente al contributo di costruzione per cambio di destinazione d’uso

di Redazione tecnica - 12/05/2025

L’atto ricognitivo e l’inapplicabilità dell’autotutela

Un ulteriore chiarimento riguarda la natura dell’atto con cui l’Amministrazione determina il contributo dovuto. Si tratta, secondo il Consiglio di Stato, di un atto privo di discrezionalità amministrativa, avente natura meramente ricognitiva. Di conseguenza, non si applica il regime dell’autotutela amministrativa, né si può parlare di un potere che si consuma nel tempo per mancato esercizio.

Non si è, dunque, in presenza di un provvedimento autoritativo, bensì di un atto connesso a un’obbligazione legale che discende direttamente dalla legge e dai regolamenti comunali.

L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato:

  • agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (commi 1, 2 e 4);
  • al costo di costruzione (comma 3), da versare “in corso d’opera, non oltre 60 giorni dalla ultimazione della costruzione”.

Tale norma non stabilisce alcun termine perentorio in capo all’Amministrazione per la determinazione degli importi. Al contrario, pone l’onere del rispetto del termine in capo al soggetto obbligato.

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