Cambio di destinazione d’uso del sottotetto: il TAR Campania chiarisce i limiti per l’Amministrazione

Non bastano tramezzature o modifiche interne: il TAR Campania ribadisce che per contestare un cambio d’uso urbanisticamente rilevante servono puntuali elementi istruttori

di Redazione tecnica - 09/06/2025

Conclusioni

La sentenza del TAR Campania conferma l’importanza di un approccio rigoroso e motivato da parte della Pubblica Amministrazione nel sanzionare i presunti cambi di destinazione d’uso dei sottotetti. Non ogni utilizzo difforme, non ogni tramezzatura, non ogni nuova distribuzione interna può giustificare un ordine di demolizione, se non supportato da prove concrete e da un’attenta applicazione dell’art. 23-ter TUE.

Va inoltre rilevato che la riformulazione dell’art. 23-ter, introdotta con la Legge n. 105/2024 (Salva Casa), ha certamente migliorato la disciplina relativa ai cambi di destinazione d’uso, sia orizzontali che verticali, distinguendo con maggiore chiarezza tra i casi con opere e quelli senza opere. Restano tuttavia criticità operative da risolvere, in particolare per quanto riguarda i cambi d’uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate, che il nuovo comma 1-quater rimette alla disciplina regionale, generando un quadro ancora frammentato e disomogeneo.

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